Il cartello «attenti al cane» non è né necessario, né sufficiente per esonerare il proprietario dalla responsabilità per i danni o le lesioni causate dall’animale in custodia: egli deve fare di tutto per evitare che questo aggredisca o azzanni eventuali passanti, assicurandolo – se del caso – ad una catena o all’interno di un recinto. Se il cane scappa perché riesce a vincere la resistenza delle misure di sicurezza, il padrone resta ugualmente responsabile (sia civilmente, che penalmente) anche se ha esposto il cartello «attenti al cane»: cartello quindi che non è obbligatorio e non serve ad escludere il risarcimento a carico di questi. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1] (leggi l’articolo Il cartello “Attenti al cane” non esonera il proprietario dalla responsabilità).
Il cartello attenti al cane non è obbligatorio, ma allora che valore ha? Per comprenderlo dobbiamo fare un passo indietro e vedere cosa stabilisce la legge.
I danni causati dall’animale in custodia sono disciplinati sia dal codice penale che dal codice civile.
In particolare:
il codice penale [2] punisce con una sanzione da 25 a 258 euro chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta;
il codice civile [3] invece stabilisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Da notare che in entrambi i casi viene sanzionato non solo il proprietario ma anche chi ha la disponibilità momentanea del cane (ad esempio il dog-sitter o chi dà da mangiare in via abituale ai cani randagi).
La responsabilità civile per i danni del cane è addirittura oggettiva, prescinde cioè dalla malafede o dalla colpa. Invece quella penale richiede sempre il dolo o la colpa.